Sono promotori coloro che hanno costituito il Comitato e coloro che verranno ammessi successivamente dal Consiglio direttivo, per aver contribuito in modo economicamente rilevante all'attività del Comitato o per particolari meriti.
L'assemblea dei promotori:
- Approva i bilanci;
- Può proporre iniziative al Consiglio direttivo per un miglior conseguimento dello scopo del comitato;
- Prende atto delle ammissioni o dell'eventuale espulsione dei promotori;
- Delibera le modifiche delle forme di funzionamento;
- Delibera lo scioglimento del Comitato e sulla devoluzione del patrimonio.
L'assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un quarto dei promotori in regola anche col pagamento della quota annuale di iscrizione.
La convocazione dell'assemblea deve essere fatta almeno quindici giorni prima della riunione, con qualsiasi mezzo idoneo (lettera inoltrata per posta o a mano, telefax, mail, ecc.).
Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei promotori. In seconda convocazione la deliberazione é valida qualunque sia il numero dei promotori.
I promotori in regola anche col pagamento della quota annuale di iscrizione hanno diritto di partecipare all'assemblea e possono farsi rappresentare da altro promotore mediante de-lega scritta da conservare agli atti del Comitato. Le deleghe non possono essere conferite al Presidente, né al Vice Presidente né al Tesoriere. Ogni promotore potrà ricevere più deleghe, senza limite numerico.
Per modificare le norme di funzionamento del Comitato occorrono la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei promotori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento del Comitato e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei promotori.